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D. 09/03/2000 n. 52

b) impianti di produzione di energia elettrica sottoposti al dispacciamento dell'energia elettrica e degli eventuali servizi ausiliari.

3.3 Le regole tecniche si applicano altresì ad altre reti non connesse alla rete di trasmissione nazionale, tra cui le linee dirette, secondo le modalità di cui all'art. 15 delle presenti direttive.

3.4 Sono tenuti al rispetto delle regole tecniche, per quanto è nelle rispettive competenze:

a) il Gestore;

b) i gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79;

c) gli utenti degli impianti di cui al precedente comma 3.1, lettere a), b),

c) e d);

d) gli utenti indiretti che gestiscono degli impianti di cui al precedente comma 3.2, lettere a) e b);

e) i soggetti esercenti degli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79;

f) i soggetti gestori di reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale che collegano circuitalmente alla loro rete gli impianti di cui al precedente comma 3.2, lettere a) e b);

g) i soggetti gestori delle altre reti non connesse di cui all'art. 15 delle presenti direttive.

Art. 4. Principi generali

4.1 Le regole tecniche sono adottate nel rispetto dei principi di:

a) non discriminazione fra utenti sia diretti che indiretti;

b) sostenibilità economica delle scelte tecniche imposte al sistema elettrico nazionale, da intendersi come gradualità nell'adeguamento alle regole tecniche degli impianti esistenti, ai fini di favorire l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili, tenuto conto dell'esigenza di

c) trasparenza, al fine di consentire la partecipazione dei soggetti interessati nelle procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche.

4.2 Le regole tecniche devono essere compatibili con le disposizioni in materia di trasmissione e dispacciamento, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta con le citate disposizioni, il Gestore provvede all'adeguamento delle regole tecniche in applicazione delle procedure di cui al successivo

art. 16.

4.3 Le regole tecniche devono contenere procedure da applicare in caso di mancato rispetto da parte sia del Gestore, sia dell'utente diretto o indiretto dei limiti posti a base delle regole medesime sino a prevedere la decadenza dell'obbligo di connessione in capo al Gestore di cui all'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79.

4.4 Al fine di garantire l'interoperabilità tra le reti, le regole tecniche relative alle utenze di cui ai successivi artt. 8, 10, 11 e 12 devono tenere conto delle esigenze di coordinamento tra i siti di connessione gestiti da un unico utente.

4.5 Con riferimento agli impianti elettrici connessi di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera a), e all'art. 3, comma 3.2, lettere a) e b), il Gestore tiene conto dei vincoli funzionali degli impianti legati ad altri processi associati alla generazione di energia elettrica, quali ad esempio la generazione di vapore per usi industriali.

4.6 Le regole tecniche relative alle utenze tengono conto delle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose, in particolare per quanto riguarda:

a) modalità di messa in sicurezza degli impianti;

b) accesso agli impianti per manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) accesso agli strumenti di misura e ai dispositivi di comando e controllo;

d) gestione e manutenzione degli impianti e delle strutture di utilizzo comune a più soggetti.

4.7 Le regole tecniche sono adottate nel rispetto della normativa emanata dal CEI, qualora ciò sia possibile e non osti all'applicazione delle presenti direttive.

4.8 Le regole tecniche prevedono criteri di idoneità per la scelta dei componenti elettrici installati nei siti di connessione, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento della rete di trasmissione nazionale e di evitare discriminazioni tra gli utenti. I criteri di idoneità tengono a loro volta conto degli standard tecnici e di qualità vigenti al tempo dell'installazione dei componenti medesimi.

4.9 Le regole tecniche devono contenere un glossario dei principali termini tecnici utilizzati ed una legenda dei simboli utilizzati in eventuali schemi grafici degli impianti, conformemente ai simboli in uso nella vigente normativa.

4.10 Il gestore predispone e rende disponibile all'autorità un elenco delle caratteristiche tecniche degli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, e ne cura l'aggiornamento anche a seguito di mutate condizioni tecniche o di modifiche normative. I gestori degli impianti connessi provvedono a comunicare al gestore le caratteristiche tecniche dei propri impianti secondo le modalità predisposte dal gestore medesimo.

Art. 5. Deroghe all'applicazione delle regole tecniche

5.1 Il Gestore, anche a seguito di motivata richiesta di un utente diretto o indiretto, può accordare, con riferimento ad uno specifico sito di connessione, deroghe all'applicazione delle regole tecniche che comportino esclusivamente una variazione quantitativa dei parametri indicati nella singola regola tecnica senza modificarne la prescrizione. Le deroghe sono comunicate all'autorità e agli utenti diretti o indiretti interessati e registrate a cura del Gestore in apposite sezioni del registro relativo alle modificazioni e integrazioni delle regole tecniche di cui all'art. 16, comma 16.6.

5.2 Il Gestore, anche a seguito di richiesta di un utente diretto o indiretto, può fare istanza all'autorità di deroga ad una singola regola tecnica, con riferimento ad un singolo sito di connessione, presentando una proposta motivata di deroga, che viene trasmessa per conoscenza all'utente diretto o indiretto interessato. L'autorità, sentito l'utente diretto o indiretto interessato, si pronuncia in merito all'approvazione della deroga nel termine di novanta giorni dalla ricezione della proposta. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro tale termine, la proposta si intende tacitamente approvata. Il Gestore provvede alla comunicazione delle deroghe approvate agli utenti diretti o indiretti interessati e alla re-

5.3 Il Gestore ha la facoltà di disporre deroghe temporanee ad alcune regole tecniche nei casi in cui la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale possa risultare compromessa dall'applicazione delle regole medesime. Il Gestore dà motivata e tempestiva comunicazione all'autorità e agli utenti diretti o indiretti interessati delle deroghe disposte a norma del presente comma e della loro presumibile durata massima, operando al fine di ripristinare al più presto la validità delle regole tecniche oggetto di deroga. Su richiesta dell'autorità, il Gestore fornisce informazioni e motivazioni circa le deroghe di cui al presente comma.

Art. 6. Violazioni delle regole tecniche e soluzione delle controversie

6.1 Il Gestore vigila sul rispetto delle regole tecniche, individua le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilità e ne informa tempestivamente l'autorità.

6.2 Qualora nell'applicazione delle regole tecniche insorgano controversie tra i soggetti giuridici di cui all'art. 3, comma 3.4, l'autorità, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, ventesimo comma, lettera c), della legge 14-11-1995, n. 481, procede ai sensi dell'art. 2, ventesimo comma, lettera d), della medesima legge, avvalendosi delle informazioni fornite dal Gestore in conformità al precedente comma 6.1. Titolo II DIRETTIVE TECNICHE E PROCEDURE

Art. 7. Rete di trasmissione nazionale nei siti di connessione

7.1 Con riferimento alla rete di trasmissione nazionale nei singoli siti di connessione, eventualmente differenziati per livelli di tensione nominale le regole tecniche disciplinano almeno:

a) limiti di variazione della frequenza di rete, in condizioni di funzionamento anche locale:

- normali;

- di emergenza;

- di ripristino;

b) limiti di variazione della tensione di rete in termini di valore efficace a frequenza compresa nei limiti di cui alla lettera a), in condizioni di funzionamento anche locale:

- normali;

- di emergenza;

- di ripristino;

c) valori attesi dell'indice di disalimentazione per cause legate a disservizi di rete nel corso dell'anno solare;

d) valori attesi del numero annuale di interruzioni di breve e lunga durata del servizio aventi origine in rete;

e) altre caratteristiche della tensione di alimentazione di rete in condizioni di funzionamento normale:

- massimo livello di distorsione armonica totale;

- massimo grado di asimmetria della tensione trifase;

- massimo valore ammesso per gli indici di severità della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker);

- numero atteso dei buchi di tensione nell'anno.

f) livelli di tenuta alle sovratensioni e criteri adottati sul lato rete a monte del sito di connessione per il coordinamento dell'isolamento;

g) valore massimo e minimo della corrente di corto circuito per le differenti tipologie di guasto e corrispondenti tempi di rimozione garantiti dalle protezioni e dai dispositivi di interruzione installati sulla rete di trasmissione nazionale;

h) caratteristiche e prestazioni dei sistemi di protezione installati sul lato rete;

i) caratteristiche del dispositivo di interruzione e di sezionamento installati sul lato rete;

j) stato del neutro della rete di trasmissione nazionale;

k) conduzione degli impianti di trasmissione nei siti di connessione;

l) funzionamento dei sistemi di telecontrollo, telemisura e trasmissione dei dati installati nei siti di connessione;

m) valori massimi e minimi del prelievo e dell'immissione di potenza attiva e reattiva nel sito di connessione, con indicazione del fattore o del fenomeno limitante di rete che li determina;

n) individuazione delle indisponibilità di rete per manutenzione programmata della parte di rete di trasmissione afferente il sito di connessione, al fine del coordinamento degli interventi di manutenzione di rete con quelli dell'utenza. Il Gestore, nel predisporre le regole tecniche di cui al precedente comma

7.1, considera che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può in alcun modo comportare vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della rete stessa nei siti di connessione per le finalità di cui al decreto legislativo 16-3-1999, n. 79.

7.3 Nel caso di interventi di sviluppo che comportino variazioni delle caratteristiche di funzionamento della rete di trasmissione nazionale nei singoli siti di connessione, il Gestore comunica agli utenti tali variazioni. Ai fini dell'applicazione delle regole tecniche, qualora gli interventi di sviluppo comportino significative modificazioni agli impianti nel sito di connessione, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 5.1.

7.4 Nel caso in cui il funzionamento degli impianti dell'utente non consenta il rispetto delle regole tecniche di cui al comma 7.1, lettera e), in altri siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale, il Gestore individua interventi per riportare le caratteristiche della tensione nel sito di connessione &1 cui al comma 7.1, lettera e,) ai valori previsti nelle regole tecniche, ovvero accorda all'utente deroghe ai sensi dell'art. 5, quindicesimo comma. Tali interventi o deroghe possono essere individuati o accordate a condizione che le azioni previste non comportino:

a) discriminazioni fra utenti o fra categorie di utenti della rete;

b) propagazione tramite la rete dei disturbi sulla tensione ad altri siti di connessione;

c) imposizione di oneri impropri alla generalità degli utenti.

Art. 8. Impianti direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale Le regole tecniche, per tutti gli impianti direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, con riferimento ai singoli siti di connessione discipli nano almeno:

a) criteri e schemi di principio della connessione;

 

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